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Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL.

DL Rilancio 13/5/2020 – Art.209-duodecies – Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. Possono accedere alla richiesta di ristoro di cui al comma 2 i soggetti, pendolari per motivi di lavoro o di studio, utenti di aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale, per cui ricorrono le seguenti condizioni:

a) possiedono un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validità durante il periodo interessato dalle misure governative di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19;

b) possono dichiarare, sotto propria responsabilità, previa autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui alla lettera a) a causa delle misure governative ivi citate.

2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di procedere alla richiesta di ristoro, comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al medesimo comma 1, allegando la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, lettera a) e l’autocertificazione di cui al comma 1, lettera b).

3. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al ristoro, optando per una delle seguenti modalità:

a) emissione di un voucher di importo pari all’ammontare di cui alla lettera a) del presente comma, da utilizzare entro un anno dall’emissione.

b) prolungamento della durata dell’abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo”